
Divorzio
Il divorzio è stato introdotto in Italia dalla L. 898/1970 ed è l’istituto attraverso il quale i coniugi chiedono lo scioglimento definitivo del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, a seconda che il matrimonio sia stato celebrato con rito civile o con rito religioso (c.d. matrimonio concordatario).
Anche il giudizio di divorzio viene introdotto con ricorso al Tribunale competente, che è quello di residenza del coniuge convenuto o, in caso di divorzio congiunto, a scelta tra quello di residenza dell’uno o dell’altro coniuge.
I presupposti per poter ottenere il divorzio sono previsti dal legislatore all’art. 3 della L. 898/1970:
1. Quando dopo la celebrazione del matrimonio l’altro coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza, all’ergastolo, ovvero a pena detentiva superiore ad anni quindici, per particolari reati;
2. Quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
3. Quando il matrimonio non è stato consumato;
4. Quando vi è sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso;
I termini per poter divorziare sono previsti sempre dall’art. 3 della L. 898/1970, comma II, let. b), come modificato dalla L. 55 del 2015 che ha introdotto il c.d. divorzio breve.
Attualmente prevede che per proporre domanda di divorzio la separazione deve protrarsi ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta presentazione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In definitiva, dunque, se i coniugi si sono separati consensualmente, potranno divorziare dopo sei mesi dal momento in cui sono comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale, in caso di separazione giudiziale il termine è di dodici mesi.
Gli effetti del divorzio sono molteplici e di particolare rilievo: si perde lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze, la donna perde il cognome del marito e vengono meno per entrambi gli obblighi derivanti dal matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale ecc.). L’assegno divorzile (link attivo), infatti, che pur può essere riconosciuto in favore di un coniuge, dovrebbe essere ipotesi del tutto eccezionale, basato su particolari presupposti.
Ciò che non viene mai meno sono i doveri nei confronti dei figli i quali, dunque, restano assolutamente immutati essendo entrambi i coniugi sempre tenuti a concorrere al mantenimento ed all’educazione della prole, obbligo che viene meno (almeno quello di mantenimento) solo al raggiungimento della piena ed effettiva autonomia ed indipendenza degli stessi.