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L'indennità per la perdita di avviamento commerciale.


Quando termina una locazione ad uso diverso da quello abitativo spetta al conduttore, di norma, un'indennità per compensarlo della perdita dell'avviamento commerciale, ossia dei vantaggi derivanti dal fatto che la sua attività era già conosciuta per essere svolta in quel locale.

Tale indennità è pari a:

- 18 mensilità del canone di locazione per le attività industriali, commerciali e artigianali e di interesse turistico;

- 21 mensilità del canone per le attività alberghiere.

L'importo raddoppia laddove, entro un anno dalla cessazione della locazione, l'immobile viene adibito, dal locatore o da altro soggetto, ad un'attività affine.


Il conduttore non ha diritto all'indennità:

- quando la locazione finisce per sua disdetta o recesso,

- quando si verifica risoluzione del contratto per un suo inadempimento,

- quando la locazione termina a causa di una procedura concorsuale,

- quando l'attività svolta nei locali non comporta contatti diretti con il pubblico;

- quando si tratta di attività professionali, attività transitorie, o di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

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