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Licenziamento collettivo illegittimo senza puntuale indicazione dei criteri di scelta dei licenziati

Aggiornamento: 2 apr 2022

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Roma, 31/03/2022. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10523/2022, accoglie la nostra tesi difensiva in un giudizio di impugnazione di licenziamento collettivo.


IL CASO. Nel 2017, una nota società di vigilanza privata dell'area di Napoli avviava una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di diversi dipendenti addetti alla contazione delle banconote.

Il nostro studio assumeva la difesa di quattro di essi, conseguendo risultati positivi davanti ai giudici di merito (Tribunale di Napoli Nord e Corte di Appello di Napoli).

La nostra tesi difensiva, fatta propria da tali autorità giurisdizionali, faceva riferimento alle modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

In sostanza, la società aveva formato una graduatoria tra tutti i propri dipendenti addetti all'area "contazione banconote" attribuendo a ciascuno di essi diversi punteggi per determinate abilità (ad esempio, "apertura marsupi", "corrispondenza clienti", "servizio notturno" etc.). L'anomalia risiedeva nel fatto che i punteggi erano attribuiti senza chiarire quale fosse il relativo criterio, la relativa motivazione, impedendo, in tal modo, di verificare la legittimità dei punteggi stessi e che non fossero stati commessi favoritismi ed irregolarità.

Nel caso in esame, dopo la decisione della Corte di Appello di Napoli favorevole al dipendente, la società ha proposto ricorso per cassazione.


LA DECISIONE. La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha confermato la validità della nostra tesi difensiva. In particolare, si legge nella decisione in commento: «La generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, in particolare del criterio relativo alle competenze tecnicoprofessionali, impedendo ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offre alcun parametro comparativo rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli, come, invece, sostenuto dalla società nel prospettare la necessità di un'indagine prognostica per la verifica della sussistenza in concreto dell’interesse ad agire in relazione al pregiudizio subìto».

Un ringraziamento particolare all'avv. Francesco Leo, abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, che ha portato con noi in Cassazione il caso del cliente.


Avv. Vincenzo Orefice Avv. Anna Gabriele

Cassazione, Lav., 10523-2022
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